Art. 10.
(Servizio civile nazionale e assunzione nei corpi militarizzati).

      1. Nei confronti dei portatori sani di talassemia, di drepanocitosi o di altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche non può essere operata alcuna forma di discriminazione ai fini del servizio civile nazionale e dell'assunzione nei Corpi militarizzati.